PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO
“Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti”
Relazione. L’esigenza di un efficiente trasporto pubblico è fortemente sentita dalla popolazione valdostana e dai visitatori della regione ed è vitale per il futuro della società e dell’economia valdostana. Il potenziamento deve riguardare tutto il settore del trasporto pubblico e, al suo interno, è decisivo il ruolo delle infrastrutture e del servizio ferroviario.
La realizzazione delle linee Ivrea-Aosta ed Aosta-Pré-Saint-Didier diede una svolta storica alla società valdostana, contribuendo in modo determinante al suo sviluppo. Ora tali linee devono essere rilanciate, ammodernate e riqualificate per offrire un sistema di trasporto efficiente, economico e non inquinante ai residenti e per offrire un accesso comodo e attraente per le centinaia di migliaia di turisti che frequentano la regione. Il potenziamento del trasporto ferroviario è il grande progetto dei prossimi due decenni, è un appuntamento che la comunità valdostana non può fallire. Un ammodernamento che deve essere programmato e realizzato nell’ambito di un generale miglioramento del sistema di trasporto pubblico in Valle d’Aosta, in modo da arrivare ad una buona integrazione fra l’asse di fondovalle servito dalla ferrovia e il trasporto pubblico nelle vallate, nei centri urbani e nelle località laterali realizzato con le autolinee. La presente legge mira ad affermare una precisa volontà politica e ad impegnare la Giunta regionale a presentare all’esame del Consiglio regionale un “Programma strategico di interventi”. Un’elaborazione programmatica che deve procedere di pari passo con la ricerca dei finanziamenti necessari, sia quelli regionali sia quelli nazionali ed internazionali, con la consapevolezza che esistono oggi fondi nazionali ed europei a cui è possibile attingere in presenza di programmi chiari e di progetti convincenti. Il “Programma strategico di interventi” verrà presentato all’esame del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge e si articolerà in sette punti ed azioni. Art. 1 1. La Regione considera indispensabile e urgente il miglioramento del servizio ferroviario, individua nel potenziamento della ferrovia, per la sua valenza rispetto alla mobilità locale, all’utilizzo turistico ed alla qualità ambientale, il grande progetto del prossimo decennio. La Regione definisce come asse centrale del sistema della mobilità territoriale regionale il trasporto ferroviario, per assicurare il più alto grado di accessibilità sia sociale sia economica al territorio valdostano. Asse centrale il cui servizio di trasporto deve essere coordinato ed integrato con un efficiente servizio di autolinee nelle vallate, nei centri urbani e nelle località laterali; 2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previe le necessarie consultazioni con Rete Ferroviaria Italiana per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, e nell’esercizio delle proprie attribuzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n 194 Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta in materia di trasporto ferroviario, presenta all’esame del Consiglio regionale un “Programma strategico di interventi” finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico e all’efficace inserimento della ferrovia valdostana nel contesto nazionale ed internazionale dei trasporti, che si articola nei seguenti punti ed azioni: a) elettrificare, ammodernare, raddoppiare selettivamente e velocizzare la linea ferroviaria Aosta-Ivrea; b) riattivare e potenziare la linea e il servizio ferroviario sulla direttrice Aosta – Pré-Saint-Didier valorizzando le stazioni storiche, le potenzialità turistiche e l’integrazione con la linea Aosta-Ivrea; c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per partecipare agli investimenti infrastrutturali assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali; d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento delle opere necessarie al potenziamento ferroviario e per la prosecuzione della linea ferroviaria fino a Courmayeur; e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti; f) introdurre il biglietto e l’abbonamento unico per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell’uso del trasporto pubblico. PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) Relazione L’istituto del referendum disciplinato dalla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, ha avuto una applicazione solo parziale nel corso dei dodici anni trascorsi dalla approvazione della legge, in particolare a causa di due problemi che sono emersi: a) l’elevato quorum di partecipanti al voto necessario per sancire la validità del referendum abrogativo e propositivo di legge regionale; b) la mancata individuazione delle modalità e dei soggetti per avanzare al Consiglio regionale la richiesta di referendum consultivo. Inoltre, è troppo ampia, nella l.r. 19/2003, la casistica delle materie escluse dalla possibilità di iniziativa legislativa popolare, in particolare è opportuno togliere l’impedimento per la presentazione di leggi di programmazione in materia di urbanistica e di tutela ambientale, principio di esclusione che è ingiustificato e che è anche di difficile interpretazione. Proprio a causa dell’elevato quorum già segnalato, nei dodici anni di funzionamento della l.r. 19/2003 non si sono effettuati referendum abrogativi di legge regionale e il referendum propositivo del 18 novembre 2007 è stato dichiarato non valido perché non è stato raggiunto il quorum minimo di partecipazione del 45 per cento degli aventi diritto. Tale quorum è eccessivamente elevato se si considera che oggi, con il fenomeno generalizzato di disaffezione dal voto anche nelle consultazioni elettorali, e non solo in quelle referendarie, si fatica a superare la soglia del 50 per cento dei votanti e se si considera che le campagne astensionistiche possono portare ad una grave distorsione stravolgendo il risultato delle urne, assimilando di fatto ai voti contrari quello degli astenuti. Attualmente, in numerose Regioni italiane e nella stessa recente modificazione della Costituzione è stata prevista una riduzione del quorum ben sotto il 45 per cento degli elettori, con l’introduzione di un nuovo parametro per evitare la distorsione segnalata. E’ stato infatti previsto che, in presenza di un congruo numero di firme, pari all’1,6 per cento dell’elettorato italiano, il quorum di validità sia costituito dalla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei Deputati. Un principio che è opportuno introdurre anche nella normativa regionale senza incrementare il numero di firme richiesto, tenendo conto che il numero di firme previsto per avanzare la richiesta di referendum in Valle d’Aosta è di ben il 5% degli elettori. Una percentuale eccessivamente elevata che andrebbe ridotta. Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge hanno la finalità di affrontare e risolvere i problemi sopra descritti. Infine l’articolo 4, colmando un vuoto normativo che ha impedito finora di utilizzare l’istituto del referendum consultivo, individua le modalità ed i soggetti che possono presentare al Consiglio regionale la richiesta di referendum consultivo. Art. 1 (Abrogazione) 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è abrogata. Art. 2 (Modificazione all’articolo 14) 1.Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente: “1.La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 45 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.”. Art. 3 (Modificazioni all’articolo 36) 1. Al comma 1 dell’articolo 36 delle l.r. 19/2003 le parole “se questa costituisce al meno il 45 per cento degli elettori stessi” sono sostituite dalle seguenti “se questa ha raggiunto la soglia di validità prevista dal comma 3”. 2. Il comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente: “2.L’ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali.”. 3. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente: “3.La proposta di referendum abrogativo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 45 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.”. Art. 4 (Modificazioni all’articolo 45) 1. Al comma 1 dell’articolo 45 delle l.r. 19/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “La richiesta di referendum consultivo può essere avanzata dalla Giunta regionale, o da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno 1.000 elettori entro un mese dalla trasmissione al Consiglio della Valle del provvedimento legislativo o dell’atto amministrativo di particolare rilevanza generale.”.